1. Introduzione
Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 che nella stessa data è entrato in vigore.
Il decreto contiene in particolare due nuove norme in materia di compensazione dei cediti fiscali:
• obbliga i titolari di Partita Iva ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24, al fine di contrastare le indebite compensazioni;
• riduce da € 15.000 a € 5.000 il limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione di un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura, (compensazione orizzontale) si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.
2. Obbligo utilizzo canali Agenzia delle Entrate per pagamento F24 con qualsiasi importo in compensazione
Per i titolari di Partita Iva, non sarà più possibile in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte mediante l’utilizzo del servizio Home Banking offerto dalla propria banca.
Da quanto esposto ne consegue che i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: Fisco on Line o tramite un intermediario abilitato, in presenza di compensazioni. Il contribuente che intende effettuare i pagamenti autonomamente dovrà accreditarsi per avere accesso a “Fisconline” ed effettuare i pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dell’Agenzia.
Per i soggetti non titolari di partita IVA si dovrà distinguere a seconda della natura del pagamento da effettuare, e in particolare:
a. F24 a saldo zero: si origina nel caso in cui l’importo a debito è compensato per intero con importi a credito. In tal caso il modello F24 può essere presentato, esclusivamente tramite Fisco On Line o tramite un intermediario abilitato.
b. F24 con saldo a debito (compensazione parziale): si origina nel caso in cui, nonostante l’utilizzo di crediti fiscali disponibili, le somme a debito sono comunque maggiori dei crediti utilizzati. In questo caso, oltre i canali telematici, possono ancora essere utilizzati servizi di internet banking offerti dalle proprie banche.
c. F24 a debito senza compensazioni: si origina nel caso in cui vengano corrisposte imposte in assenza di crediti. In questo caso, oltre i canali telematici ed i servizi di Home banking, il modello F24 può essere presentato agli sportelli bancari anche in modalità cartacea, fino ad € 1.000,00.
3. Visto di conformità: novità 2017
Per effetto dell’entrata in vigore del decreto 50/2017 (Manovra Correttiva 2017) sono cambiate le disposizioni per Il visto di conformità 2017 sui crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP ai fini della compensazione.
Il visto di conformità (o visto leggero) deve essere apposto da soggetti autorizzati sulle dichiarazioni dei contribuenti che intendono fruire delle compensazioni di tipo orizzontale, ossia, effettuate tra crediti e debiti di diversa natura, se oltre una certa soglia.
Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti IVA, è diventato poi obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP.
A partire dal 25 aprile 2017, inoltre è entrato in vigore il nuovo limite ai crediti con obbligo di visto di conformità, che scende dai 15.000 euro a 5.000 euro.
In base a questa novità, i contribuenti che intendono fruire in compensazione un eventuale credito IVA, IRPEF, IRES o IRAP devono obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto sulla dichiarazione, qualora intendano portare in compensazione orizzontale detti crediti oltre la soglia indicata.
Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto di conformità, oppure nel caso in cui sia posto il visto leggero da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni al 30%.
Il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione la disposizione commentata potrà essere oggetto di modifiche.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Rotondo